La Legge Regionale n.13 del 08/07/2019 impone l’obbligo di misurare la concentrazione di gas Radon in tutte le attività a piano terra. Fanno eccezione solamente i locali residenziali ed i vani tecnici per impianti. Al termine della misura annuale è obbligatoria la trasmissione dei risultati al Comune e all’ARPAC. La mancata attuazione comporta la sospensione della certificazione di agibilità del locale.

I tufi, i graniti e i porfidi possono emanare elevate quantità di Radon. Il Radon penetra nelle case attraverso crepe, fessure o punti aperti delle fondamenta. Inoltre, se i suddetti tipi di rocce sono usati come materiali da costruzione, possono emettere loro stessi Radon nell’edificio.
Il Radon e le sostanze che si sviluppano dal suo decadimento, emettono particelle radioattive alfa, beta e gamma. Quando questi isotopi vengono inalati, si depositano nel tessuto polmonare, causando un irraggiamento altamente energetico, che danneggia le cellule epiteliali, tale fenomeno fa incrementare notevolmente le probabilità di contrarre un tumore polmonare. A causa della sua ubiquità, il Radon è il principale pericolo per l’uomo, tra le fonti di radiazioni ionizzanti.

L’unico metodo sicuro per determinare la concentrazione del gas Radon all’interno della propria attività è la misurazione diretta per quanto è dimostrato che edifici adiacenti, con caratteristiche tecniche e costruttive identiche, possono presentare concentrazioni di Radon differenti.

La Legge Regionale 8 Luglio 2019 n.13, riportata nel BURC n.40 del 15/07/2019, ha titolo: “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso” e prescrive la misura di radon, su tutta la Campania, per tutti i luoghi accessibili al pubblico. In particolare per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra, aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari. La misura deve essere determinata come valore medio ponderale di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.

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